IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
     VISTO l' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225; 
 
     VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
 
     VISTO l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77; 
 
     VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in  particolare,
l' articolo 11,  con  il  quale  viene  istituito  un  Fondo  per  la
prevenzione del rischio sismico; 
 
     VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  19
gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l' articolo 13 che,  per  l'
attuazione del citato articolo 11, nomina un'  apposita  Commissione,
composta da 10 membri prescelti tra esperti in  materia  sismica,  di
cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed  i
criteri per l' individuazione degli interventi per la prevenzione del
rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina; 
 
     VISTO il decreto del Capo Dipartimento della  protezione  civile
del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; 
 
     VISTO il documento recante gli obiettivi ed i  criteri  prodotto
dalla  predetta  Commissione,  che  individua  come   interventi   di
riduzione   del   rischio   sismico   finanziabili   gli   studi   di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione  del  rischio  su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati; 
 
     VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia  degli  edifici  ed  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita'  per  edifici  ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; 
 
     VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza  20  marzo
2003, n. 3274, che stabilisce che il  Dipartimento  della  protezione
civile provvede, tra  l'altro,  ad  individuare  le  tipologie  degli
edifici e delle opere che presentano le  caratteristiche  di  cui  al
comma  3,  ed  a  fornire  ai  soggetti  competenti   le   necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il livello di adeguatezza di  ciascuno  di  essi  rispetto  a  quanto
previsto dalle norme; 
 
     VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191 che, per leggi di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
 
     VISTO il decreto del Capo Dipartimento della  protezione  civile
21  ottobre  2003,   n.   3685,   recante   “Disposizioni   attuative
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale,  tra
l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza
statale le tipologie degli edifici di interesse  strategico  e  delle
opere  infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli  eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione
civile e quelle degli edifici e  delle  opere  che  possono  assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,
nonche' le indicazioni per le verifiche  tecniche  da  realizzare  su
edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie; 
 
     VISTO  il  decreto  14   gennaio   2008   del   Ministro   delle
Infrastrutture, di concerto con il Ministro  dell'Interno  e  con  il
Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e'  stato
approvato  il  testo  aggiornato  delle   norme   tecniche   per   le
costruzioni; 
 
     VISTI gli Indirizzi e  criteri  per  la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13 novembre 2008; 
 
     VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del  3
settembre 2010; 
 
     RITENUTO necessario disciplinare la  ripartizione  e  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
articolo 11, al fine di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
 
     SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
     ACQUISITO  il  concerto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze; 
 
     ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata  nella
seduta del 28 ottobre 2010 ; 
 
                               DISPONE 
 
                               ART. 1 
 
1. La presente ordinanza disciplina i contributi per  gli  interventi
di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dall'articolo  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono  parte  integrante
della presente ordinanza. 
3.  Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,   la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella   presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.